I PRINCIPI DELLA RADIOPROTEZIONE

La radioprotezione è la disciplina che si estrinseca in una serie di concetti, raccomandazioni, requisiti, tecnologie e modalità operative al fine di proteggere l’uomo e l’ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti. L’assunzione fondamentale su cui si basano le raccomandazioni è che non esiste dose per quanto piccola alla quale non sia associato un rischio. Da qui nasce la necessità di un sistema si protezione radiologica complesso basato su tre principi generali:

• principio di giustificazione

• principio di ottimizzazione

• principio di limitazione della dose

PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE

Nell’esercizio di qualsiasi attività umana, l’ esposizione dell’individuo e della popolazione alle radiazioni ionizzanti deve comportare un vantaggio significativo in termini di risultato.

Il principio di giustificazione impone quindi un raffronto tra beneficio e detrimento.

L’ esposizione potrà essere considerata ammissibile soltanto se può essere formulato un giudizio di prevalenza dei benefici sugli aspetti negativi.

PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE

Laddove il principio di giustificazione risulti soddisfatto, le dosi individuali, il numero di persone esposte e la probabilità di esposizione devono essere tenute tanto basse quanto ragionevolmente ottenibile tenendo conto dei fattori economici e sociali.

Il principio di ottimizzazione è detto anche principio "ALARA" acronimo di As Low As Reasonably Achievable: ogni esposizione alle radiazioni deve essere tenuta tanto bassa quanto è ragionevolmente ottenibile sulla base di considerazioni sia economiche sia sociali.

Secondo il principio ALARA per ridurre l’esposizione alle radiazioni vanno rispettati tre principi che sono time, distance and shielding.

tempo: riducendo il tempo di esposizione si riduce di conseguenza la dose;

distanza: allontanandosi dalla sorgente la dose decresce con il quadrato della distanza;

barriere: riparandosi dietro alle barriere si riduce di molti fattori la dose.

LIMITAZIONE DELLE DOSI

Le dosi individuali, anche se ammissibili sulla base dei principi di giustificazione e di limitazione non devono comunque superare limiti specifici determinati in modo da garantire rischi per la salute del singolo individuo.


I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:

a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;

b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti

i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 15 mSv per il cristallino;

2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla

superficie esposta.


I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:

a) 20 mSv dose efficace in un anno solare

b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti

i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 20 mSv per il cristallino;

2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla

dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta;

3) 500 mSv per le estremità.